Art. 3.
(Servizi e prestazioni).

      1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione per le patologie acute e croniche delle persone anziane e particolarmente per i soggetti non autosufficienti, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

          a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi

 

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di assistenza alla persona e all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

          b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali e sanitarie, parzialmente o totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza, secondo specifiche indicazioni cliniche e modalità;

          c) erogare risorse integrative necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in centri diurni integrati;

          d) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute, alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare la loro permanenza e la loro assistenza nell'ambito familiare;

          e) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano e del disabile all'interno del nucleo familiare, quali, tra gli altri, l'assistenza domiciliare e il telesoccorso;

          f) sostenere il reddito delle famiglie al fine di metterle in grado di risolvere autonomamente i bisogni delle persone non autosufficienti appartenenti al nucleo familiare, come definiti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, integrandone il reddito con l'equivalente delle prestazioni riconosciute necessarie alla singola persona non autosufficiente.